Art. 18 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I candidati risultati idonei all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e gli appartenenti al Corpo risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, della durata di due giorni, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6. 2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla Sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera f), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it. 3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 4. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso di cui all'articolo 14, comma 6, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.