Art. 20 Prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'articolo 19, e' sottoposto alla prova facoltativa: a) della lingua estera prescelta; b) di informatica, con le modalita' indicate in allegato 7. 2. Il giudizio sul citato esame e' espresso dalle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), integrate a norma del comma 3 dello stesso articolo. 3. Le Sottocommissioni, per la prova facoltativa di: a) lingua straniera assegnano un voto espresso in ventesimi pari alla media aritmetica dei voti attribuiti alla parte scritta e a quella orale; b) informatica, assegnano un voto espresso in ventesimi. Al concorrente, per ciascuna prova facoltativa nella quale consegue un voto compreso tra 10 e 20 ventesimi, sono attribuite, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito, le seguenti maggiorazioni: ===================================================== | Punteggio | Maggiorazioni | +=====================+=============================+ | Da 10,00 a 11,00 | 0,10 | +---------------------+-----------------------------+ | Da 11,01 a 13,00 | 0,30 | +---------------------+-----------------------------+ | Da 13,01 a 15,00 | 0,60 | +---------------------+-----------------------------+ | Da 15,01 a 17,00 | 1,00 | +---------------------+-----------------------------+ | Da 17,01 a 20,00 | 1,50 | +---------------------+-----------------------------+ 4. L'aspirante che concorre per i posti riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, puo': a) richiedere di sostenere l'esame facoltativo in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o spagnolo; b) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione, la prova facoltativa di informatica in lingua tedesca. A tal proposito, la preposta Sottocommissione e' integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 4; c) essere comunque assistito, sul posto, da personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della prova.