Art. 21 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per: a) sostenere la prova preliminare, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, l'accertamento dell'idoneita' attitudinale e la prova orale, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 15, 16, 18 e 19, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive nonche' delle prove facoltative di cui all'articolo 20, i presidenti delle Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in servizio della Guardia di finanza, su richiesta del reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze di servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it. b) sostenere la prova scritta, nella data prevista dall'articolo 12, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Le decisioni assunte in relazione alle istanze di cui alla lettera a) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, lettera a), non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.