Art. 22 Graduatorie finali di merito 1. Le Sottocommissioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), predispongono distinte graduatorie finali di merito per il contingente ordinario e per ogni specializzazione del contingente di mare. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 6, a esclusione delle lettere g) e h). 3. Per la formazione delle graduatorie e' presa come base la somma aritmetica dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale di cui agli articoli 14 e 19, maggiorata dai punteggi aggiuntivi ottenuti nella prova di efficienza fisica e nelle prove facoltative di lingua straniera e di informatica nonche' dai titoli di cui alla scheda in allegato 8. 4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel Soccorso Alpino della Guardia di finanza. 5. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. La graduatoria per i posti riservati ai militari in possesso della specializzazione di "motorista navale" e' formata secondo le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, ed e' maggiorata dai punteggi di cui alla predetta scheda in allegato 8. 7. I titoli preferenziali e/o maggiorativi sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'articolo 6, comma 4. Il punteggio maggiorativo per il possesso del diploma di istituto tecnico a indirizzo nautico e' attribuito anche nel caso in cui lo stesso venga conseguito nell'anno scolastico 2017/2018 e ne sia stata fornita idonea documentazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5. 8. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, qualora risultanti dalla documentazione personale, saranno acquisiti d'ufficio. 9. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 1. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'articolo 1, comma 1, non beneficiano di tale riserva laddove risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 2151, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 10. Le riserve di posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario. 11. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti i posti riservati di cui all'articolo 1: a) comma 1, lettera a), gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito del contingente ordinario; b) comma 2, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito della specializzazione "Tecnico di Macchine" che concorrono per i posti non riservati. 12. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti: a) i posti del contingente ordinario, le unita' disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il contingente di mare, secondo il seguente ordine di priorita': (1) specializzazione "Nocchieri Abilitati al Comando"; (2) specializzazione "Tecnico di Macchine"; b) i posti di una delle specializzazioni del contingente di mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: (1) all'altra specializzazione a concorso; (2) al contingente ordinario. 13. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 11.