Art. 24 
 
 
                   Mancata presentazione al corso 
 
 
    1. Il vincitore  del  concorso,  regolarmente  convocato  per  la
frequenza del corso, e' considerato  rinunziatario  al  corso  stesso
qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore,  debitamente  documentati,  comunicati  dal  candidato   al
Comandante della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it,  sono  valutati  a  giudizio  discrezionale  e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio  d'autorita'
dal corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte sono  comunicate  agli  interessati  a  cura
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per  oltre  90  giorni
dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla  frequenza  del
corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.