Art. 25 
 
 
Trattamento   economico   degli   allievi   marescialli.   Nomina   a
  maresciallo, completamento della  formazione  e  assegnazione  alle
  sedi di servizio 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al termine del corso  di  cui  all'articolo  23,  gli  allievi
giudicati idonei sono nominati marescialli e avviati  alla  frequenza
di un  corso  di  qualificazione  operativa,  a  completamento  della
formazione di base. 
    3. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo.