Art. 26 
 
 
Spese per la partecipazione al concorso e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La  rimanente
licenza straordinaria per esami, fino alla concorrenza di giorni  30,
puo' essere concessa, per la preparazione agli esami  orali,  solo  a
coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  alle  prove  di
efficienza fisica. Per i militari frequentatori di corso, le  assenze
maturate per la fruizione della predetta licenza, sono  computate  ai
fini del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza  dall'attivita'
didattica, oltre i quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal  corso
stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30, fermo  restando  il
tetto massimo di 45 giorni annui di  licenza  straordinaria  previsto
dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la frequenza del corso, secondo le disposizioni vigenti.