Art. 28 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  possono  essere  utilizzati,  a   prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei  requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  possono
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei  diritti  di  cui  all'articolo  7  del
citato decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  e  successive
modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Il  titolare  e  il  responsabile  del  trattamento  dei  dati
raccolti sono, rispettivamente, il Corpo della guardia di  finanza  e
il Comandante del Centro di Reclutamento. 
      Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                       Il comandante generale: Toschi