Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  Reclutamento  provvede  a  richiedere  il   giudizio   di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1,  lettera
a), punto 2), riferito alla data  di  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 3, comma 1. 
    I dati presenti  negli  atti  matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente Sottocommissione  direttamente  dal
"Documento Unico Matricolare" (D.U.M.), che dovra' essere  aggiornato
e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del  Comando
Generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data
di scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'articolo  12,
il Centro di Reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del  Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e certificato
dei carichi pendenti. 
    4. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza  fisica
devono  presentare  in  tale  sede  o  a  mezzo   PEC   all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono i titoli  maggiorativi  di  punteggio  di  cui  alla
scheda in allegato 8 al bando e/o dei titoli preferenziali tra quelli
elencati nell'articolo 22 nonche' di quelli stabiliti dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  "motorista
navale"    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it,  la  citata  documentazione   al   Centro   di
Reclutamento della Guardia di finanza entro il 10 luglio 2018. 
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio   gia'
indicati nella domanda di partecipazione  saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'Amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta Sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica ovvero, per i soli militari che concorrono
per i posti riservati agli appartenenti al Corpo  in  possesso  della
specializzazione "motorista navale", oltre il 10 luglio 2018. 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2017/2018  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'articolo 22, devono far pervenire a mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda  diretta  al
Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status
per conseguire l'ammissione alla Scuola  Ispettori  e  Sovrintendenti
della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo. 
    7. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.