Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  Generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  Sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale della Guardia  di  finanza  di  grado  non
inferiore a Colonnello: 
      a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) Sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da: 
        1) due ufficiali della Guardia di finanza; 
        2) due esperti o docenti nelle materie oggetto di valutazione
in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non  piu'  di
tre anni dalla data di nomina della Commissione. 
        La Sottocommissione e' integrata, per la prova scritta e  per
le altre fasi concorsuali, da almeno una ulteriore  Sottocommissione,
fermo restando l'unico Presidente. Alle stesse,  aventi  la  medesima
composizione di quella originaria,  non  puo'  essere  attribuito  un
numero di candidati inferiore a 500; 
      c)  Sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      d) Sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e cinque  ufficiali
medici, membri; 
      e) Sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  Sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      f)   Sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno dieci ufficiali della Guardia  di  finanza  periti  selettori,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera e di informatica, le Sottocommissioni di cui  al  comma  1,
lettera b) sono integrate rispettivamente: 
      a) da docenti della lingua straniera prescelta dal candidato in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla data di nomina della  Commissione  o  da  ufficiali  della
Guardia di finanza qualificati conoscitori della medesima lingua; 
      b) ufficiali o ispettori della Guardia di finanza in  forza  al
Servizio informatica del Comando Generale. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orale  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  le  competenti
Sottocommissioni sono integrate da un ufficiale del Corpo qualificato
conoscitore della lingua straniera ovvero in possesso  dell'attestato
di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  riferito  al  diploma  d'istituto  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore. 
    5. Le Sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  Sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera  f),  puo'  avvalersi,  altresi',  durante  gli  accertamenti
attitudinali, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  Sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice. 
    7. Le Sottocommissioni indicate al comma 1, lettere b),  c),  d),
e) e f) possono, durante lo  svolgimento  dei  lavori,  avvalersi  di
personale  di  sorveglianza,  all'uopo  individuato  dal  Centro   di
Reclutamento.