Art. 14 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. Le commissioni esaminatrici ai  fini  della  formazione  della
graduatoria  finale  valuteranno  i  titoli  di  merito  secondo   le
modalita' di cui alle appendici  al  bando,  provvedendo  a  redigere
l'apposita Scheda di valutazione titoli, riepilogativa  dei  punteggi
attribuiti, rinvenibile tra gli Allegati al bando.