Art. 14 Titoli di merito 1. Le commissioni esaminatrici ai fini della formazione della graduatoria finale valuteranno i titoli di merito secondo le modalita' di cui alle appendici al bando, provvedendo a redigere l'apposita Scheda di valutazione titoli, riepilogativa dei punteggi attribuiti, rinvenibile tra gli Allegati al bando.