Art. 10 
 
 
      Prove di efficienza fisica per i candidati per l'Esercito 
 
 
    1. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,
sulla base degli elenchi predisposti dalla Direzione generale per  il
personale militare, provvedera' a convocare i candidati idonei di cui
al precedente art. 9, comma 9, lettera a) per essere sottoposti  alle
prove di efficienza fisica. La convocazione, fatta con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede  in
cui si svolgeranno  le  prove,  nonche'  della  data  e  dell'ora  di
presentazione. I candidati devono essere muniti di  un  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  provvisto  di  fotografia,
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3, comma 4, lettera a). Essi possono fruire,  per  la
durata delle prove, se disponibili, di vitto a proprio carico  -  ove
richiesto - e di alloggio a carico dell'Amministrazione.  Coloro  che
non  si  presenteranno  nel  giorno   e   nell'ora   indicati   nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause  di  forza
maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 
    2. I  candidati  effettueranno  le  prove  di  efficienza  fisica
secondo le modalita' riportate negli allegati  A  e  H1  al  presente
bando. 
    3. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
congedo e che, successivamente, sono stati incorporati in qualita' di
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in quanto  vincitori
di altra procedura concorsuale, saranno considerati come personale in
servizio. 
    4. I candidati che alla scadenza del termine della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso erano nella posizione  di
VFP 1 in servizio e che, successivamente,  sono  stati  collocati  in
congedo, saranno considerati come personale in congedo. 
    5. I candidati provenienti dal congedo dovranno presentarsi  alle
prove di efficienza fisica con il certificato  medico,  in  corso  di
validita' (il certificato deve avere validita'  annuale),  attestante
l'idoneita'  all'attivita'  sportiva   agonistica   per   una   delle
discipline  sportive  riportate  nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura  sanitaria
pubblica o privata) autorizzato  secondo  le  normative  nazionali  e
regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato in medicina dello sport. 
    6. I candidati di sesso femminile, prima dello svolgimento  delle
prove di efficienza fisica, dovranno presentare l'originale  o  copia
conforme del referto del test  di  gravidanza,  con  esito  negativo,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con   campione
biologico prelevato in data non anteriore a cinque giorni  precedenti
le prove. Coloro che non esibiranno tale referto saranno sottoposte a
test di gravidanza, per escludere l'esistenza di tale stato, al  solo
fine della effettuazione  in  sicurezza  delle  prove  di  efficienza
fisica.  L'eventuale  positivita'  del  test  sara'  comunicata  alle
interessate in  via  riservata.  L'individuato  stato  di  gravidanza
impedira' la sottoposizione alle prove di efficienza fisica. 
    7. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente  non
idoneo per causa di servizio  ovvero  nelle  more  della  definizione
della stessa ovvero  in  presenza  di  una  dichiarazione  medica  di
lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di  Corpo,
e' consentito il differimento nell'ambito  della  specifica  sessione
programmata. 
    8. Il giudizio  relativo  alle  prove  di  efficienza  fisica  e'
definitivo e, nel caso di non superamento o di mancata  effettuazione
delle prove, comporta l'esclusione  dai  successivi  accertamenti  e,
comunque, dal concorso. 
    9. Tale giudizio sara' subito comunicato  ai  candidati,  a  cura
della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 
    10. Saranno esentati dal sostenere le citate prove di  efficienza
fisica i candidati in servizio che, all'atto della presentazione  per
lo  svolgimento  delle  stesse,  siano  stati  giudicati  non  idoneo
permanentemente  in  modo  parziale  al  S.M.I.  per  infermita'   SI
dipendente da causa di servizio; 
    11. I candidati il cui  servizio  e'  stato  prolungato  ai  fini
dell'espletamento delle prove concorsuali, ai  sensi  dell'art.  2204
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  devono  presentare  il
predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che,  in  caso
di inidoneita' e qualora  non  risultino  utilmente  collocati  nella
graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere
al loro collocamento in congedo, in  quanto  esclusi  dall'ammissione
alle successive fasi concorsuali. 
    12.  L'esclusione  dal  concorso  per  effetto  del  giudizio  di
inidoneita' di cui al precedente comma 6  avviene  per  delega  della
Direzione  generale  per  il  personale  militare   alla   competente
commissione. 
    13. Avverso il  giudizio  di  inidoneita'  il  candidato  escluso
potra'  avanzare  unicamente  ricorso  giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta  e  centoventi
giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 
    14.  La  commissione  di  cui  al  precedente  art.  8,  comma  4
consegnera' alla Direzione generale per  il  personale  militare  gli
elenchi,  contenenti  i  nominativi  dei  candidati  per  l'Esercito,
distinti in  base  alla  tipologia  dei  posti  a  concorso,  con  il
punteggio conseguito nelle prove di efficienza fisica.  La  Direzione
generale per il personale militare provvedera' a redigere e approvare
le relative graduatorie, distinte anch'esse in  base  alla  tipologia
dei posti a concorso,  sommando  per  ciascun  candidato  i  punteggi
ottenuti  nella   prova   di   selezione   a   carattere   culturale,
logico-deduttivo e professionale e nelle prove di efficienza fisica. 
    Le graduatorie dei candidati che  hanno  sostenuto  le  prove  di
efficienza  fisica,  con  i  relativi   punteggi,   potranno   essere
consultate nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero
della difesa. 
    15. Saranno ammessi alle successive fasi concorsuali, i candidati
per l'Esercito che nelle graduatorie di cui al precedente comma 11 si
siano collocati: 
      se partecipanti  per  incarico/specializzazione  da  assegnare,
entro i primi duemila posti della relativa graduatoria; 
      se partecipanti per le altre tipologie di posti a concorso: 
        entro  i  primi quarantadue  posti  della   graduatoria   per
«elettricista»; 
        entro  i  primi ventiquattro  posti  della  graduatoria   per
«idraulico»; 
        entro i primi quattro posti della graduatoria per «muratore»; 
        entro i primi dieci posti della graduatoria per «meccanico di
automezzi»; 
        entro i primi sedici posti della  graduatoria  per  qualifica
«sistemista sicurezza informatica di 1° livello». 
    In caso di candidati collocatisi con uguale punteggio  all'ultimo
posto disponibile, e' preferito il candidato piu' giovane d'eta'.