Art. 13 Graduatorie di merito 1. Le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) redigono le graduatorie di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella prova di selezione a carattere culturale, logico-deduttivo e professionale, nelle prove di efficienza fisica - qualora previsto - e nella valutazione dei titoli. Per l'immissione nell'Esercito sono redatte distinte graduatorie di merito, in base alla tipologia dei posti a concorso: per incarico/specializzazione da assegnare; per «elettricista»; per «idraulico»; per «muratore»; per «meccanico di automezzi»; per qualifica «sistemista sicurezza informatica di 1° livello». I candidati che abbiano chiesto di partecipare per l'immissione nell'Esercito sia per i posti previsti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «meccanico di automezzi» o «sistemista sicurezza informatica di 1° livello» sia per i posti per incarico/specializzazione che sara' assegnato/a dalla Forza armata, qualora utilmente inseriti in entrambe le graduatorie, saranno convocati per coprire i posti per «elettricista» o «idraulico» o «muratore» o «meccanico di automezzi» o «sistemista sicurezza informatica di 1° livello». Per la Marina militare sono redatte due distinte graduatorie di merito, una per il CEMM e una per le CP, in base alle domande prodotte dai candidati. 2. Le predette commissioni, nella redazione delle graduatorie di merito, devono tenere conto di quanto previsto dal precedente art. 1, comma 4 in materia di riserva dei posti a concorso. 3. A parita' di punteggio, e' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione prevista per ciascuna immissione. In caso di ulteriore parita' e' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 4. Le graduatorie di merito sono approvate con decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare. Le graduatorie di merito relative alla Marina militare sono approvate con decreto interdirigenziale emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 5. Prima della formale approvazione di cui al precedente comma 4, il punteggio assegnato ai candidati sara' reso noto - con carattere di provvisorieta' e fatti salvi ulteriori provvedimenti di esclusione adottati dalla Direzione generale per il personale militare - nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa. Entro i dieci giorni successivi alla pubblicazione, i candidati potranno avanzare alla Direzione generale per il personale militare richiesta di riesame del punteggio attribuito: se in servizio, per il tramite del Comando di appartenenza; se in congedo, direttamente alla Direzione generale per il personale militare, mediante messaggio di posta elettronica certificata da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica da inviare - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it Tale messaggio dovra' recare quale oggetto la dicitura «Concorso VFP 4 EI oppure MM oppure AM - cognome nome». 6. Le graduatorie di merito sono valide esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione dell'art. 14. 7. Le suddette graduatorie saranno rese note nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa e verranno altresi' pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.