Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti  e  trattati  presso
una banca dati  automatizzata,  anche  successivamente  all'eventuale
ammissione alla ferma, per le finalita' di gestione  della  procedura
concorsuale e per quelle inerenti alla ferma contratta. 
    Il  conferimento  di  tali   dati   e'   obbligatorio   ai   fini
dell'accertamento dei  requisiti  di  partecipazione  alla  procedura
concorsuale e per la valutazione dei titoli di merito. 
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento   della   procedura   concorsuale   o   alla    posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
ammissione alla ferma, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode  dei  diritti  stabiliti  dall'art.  7  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabili del trattamento dei dati personali: 
      a) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8; 
      b) i responsabili dei Centri di selezione/Istituto di  medicina
aerospaziale di Forza armata; 
      c) il coordinatore della 2ยช Divisione della Direzione  generale
per il personale militare.