LA COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM 
 
    Visto  il  decreto  interministeriale  del  25  luglio  1994,   e
successive   modificazioni,   di   istituzione   della    commissione
interministeriale per l'attuazione del progetto  di  riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), composta dai  rappresentanti
del Ministro dell'economia, del Ministro della  funzione  pubblica  e
del Ministro dell'interno; 
    Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995 n.  32,  convertito  senza
modificazioni nella legge 7 aprile  1995  n.  104,  che  al  comma  1
dell'art. 18 prevede che il centro di Formazione  studi  -  FORMEZ  -
subentri nei rapporti attivi e passivi riferibili al Consorzio per la
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n.
487: «Regolamento recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»,  come  modificato  dal  decreto   del   Presidente   della
Repubblica del 30 ottobre 1996 n. 693; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000  n.  445  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo del 30  marzo  2001  n.  165  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999 n. 68 -  norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili; 
    Vista la normativa in  materia  di  equipollenze  dei  titoli  di
studio per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.  196:  «Codice
in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 «Codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8
novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  del  27  ottobre  2009  n.   150
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto l'art. 1014 del decreto legislativo 15  marzo  2010  n.  66
relativo alla riserva di posti per i volontari delle FF.AA.; 
    Visto il decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013  convertito  con
modificazioni dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013; 
    Visto il del decreto legislativo 25 maggio  2017  n.  75  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f),  g),  h),  l)
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», con  il
quale il legislatore ha voluto consolidare  il  ruolo  ed  i  compiti
della commissione interministeriale RIPAM; 
    Preso   atto   della   delega    conferita    alla    commissione
interministeriale RIPAM dall'autorita' nazionale  anticorruzione  con
delibera n. 697 del 28 giugno 2017. 
 
                              Delibera: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
         Posti messi a concorso - Codice concorso: ANAC/FAG 
 
 
    E' indetto il concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di n. 35 (trentacinque) unita' di personale di ruolo  da
inquadrare   nella   categoria   A -   parametro   retributivo    F1,
dell'Autorita' nazionale anticorruzione (di seguito «Autorita'»)  per
il profilo «Specialista di area amministrativa e giuridica»,  di  cui
n. 7 (sette), pari il 20% del totale, riservati a personale interno. 
    Le riserve di legge sono valutate esclusivamente  all'atto  della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo
art. 8 nel  limite  massimo  del  50%.  La  predetta  percentuale  e'
prioritariamente destinata alle quote  di  riserva  obbligatoria,  in
proporzione alle diverse  percentuali  previste  dalla  legge,  e  in
subordine al personale interno nei limiti del 20%.