Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti,
che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per  la
presentazione della domanda di partecipazione: 
      a)  essere  cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea e loro familiari non aventi  la  cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente, o cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria; 
      b) avere una eta' non inferiore a 18 anni; 
      c)  essere  in  possesso  di  laurea   magistrale/specialistica
(LM/LS) in una delle seguenti discipline:  giurisprudenza  (LMG-01  o
22/S),  teoria  e  tecniche  della  normazione  e   dell'informazione
giuridica (102/S), scienze delle pubbliche amministrazioni  (LM-63  o
71/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), studi europei (LM-90  o
99/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio  ordinamento«
corrispondente ad una delle predette lauree magistrali/specialistiche
ai sensi del decreto  interministeriale  9  luglio  2009,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009, n.  233,  recante
l'equiparazione tra diplomi di laurea di  vecchio  ordinamento  (DL),
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM),  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso si riferisce; 
      e) godimento dei diritti civili e politici. 
    Possono presentare domanda anche i candidati in  possesso  di  un
titolo di studio conseguito all'estero, purche' il titolo  sia  stato
riconosciuto equiparato ad uno dei titoli  sopra  indicati  nei  modi
previsti dalla legge o sia stato  riconosciuto  equiparato  ai  sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato considerato
equivalente, il candidato, all'atto della domanda, dovra'  dimostrare
l'equivalenza mediante la  presentazione  del  provvedimento  che  la
riconosce  inviandolo   a   mezzo   posta   elettronica   certificata
esclusivamente  all'indirizzo:  concorsi@pec.formez.it entro  e   non
oltre lo stesso termine previsto per la domanda di partecipazione  al
concorso. Il candidato  sara'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso qualora tale provvedimento non  sia  stato  ancora  emanato,
purche' sia stata attivata  la  procedura  per  tale  emanazione.  In
questo caso il candidato dovra' dimostrare l'avvio  della  procedura,
inviandone   prova   a   mezzo   posta   certificata   esclusivamente
all'indirizzo: concorsi@pec.formez.it entro e  non  oltre  lo  stesso
termine previsto per la domanda di partecipazione al  concorso.  Dopo
l'emanazione del provvedimento sara' cura del candidato indicarne gli
estremi prima della formazione della graduatoria finale. 
    Non possono essere ammessi al concorso coloro i quali: 
      siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati   decaduti
dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  oppure  interdetti
dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
      abbiano riportato condanne penali, passate  in  giudicato,  per
reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. 
    Per l'ammissione  i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
suddetti requisiti che devono essere posseduti alla data di  scadenza
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'
al momento dell'assegnazione dei vincitori. 
    Resta ferma la facolta' della commissione interministeriale RIPAM
di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi  momento,  anche
successivamente  all'espletamento  delle  prove  selettive,   cui   i
candidati  vengono  ammessi  con  ampia  riserva,  l'esclusione   dal
concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la  mancata
o incompleta presentazione della documentazione prevista.