Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione interministeriale RIPAM, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni e integrazioni, procedera' con successivi provvedimenti alla nomina della commissione esaminatrice che sara' competente per la valutazione dei titoli e l'espletamento di tutte le fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6,7,8 e 9.