Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione interministeriale RIPAM, sulla  base  dei  criteri
previsti dal decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  487/94  e
successive modificazioni e integrazioni,  procedera'  con  successivi
provvedimenti alla nomina della commissione  esaminatrice  che  sara'
competente per la valutazione dei titoli e l'espletamento di tutte le
fasi del concorso di cui ai successivi articoli 6,7,8 e 9.