Art. 9 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    I titoli valutabili  ai  fini  della  stesura  della  graduatoria
finale di merito non potranno superare il valore massimo  complessivo
di punti 10 ripartiti tra titoli di servizio (max 6 punti), titoli di
studio (max 4 punti). 
    La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla  data
di scadenza  dei  termini  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al presente bando,  e'  effettuata  dalla  commissione
esaminatrice dopo le prove  scritte  e  prima  che  si  proceda  alla
correzione dei relativi elaborati. 
    La commissione, sulla base della documentazione inoltrata a mezzo
posta elettronica certificata, verifichera' la corretta  attribuzione
dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on-line, secondo
i seguenti criteri di calcolo: 
      1. Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti. 
    Verra' attribuito  un  punteggio  per  ogni  anno  di  esperienza
professionale maturata alla data di pubblicazione del presente bando,
secondo le seguenti modalita': 
      n.  1,00  punto  per  ogni  anno  di  esperienza  professionale
maturata in attivita' lavorative con contratto di lavoro  subordinato
nella medesima categoria di quella messa  a  concorso  ed  in  quella
immediatamente  inferiore  alle  dirette  dipendenze  dell'ANAC   (ex
CiVIT - ex AVCP); 
      n.  0,60  punti  per  ogni  anno  di  esperienza  professionale
maturata in attivita' lavorative direttamente attinenti le materie di
competenza dell'ANAC,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  nella
medesima categoria di quella messa a concorso alle dirette dipendenze
di una qualsiasi autorita' amministrativa indipendente; 
      n.  0,40  punti  per  ogni  anno  di  esperienza  professionale
maturata in attivita' lavorative direttamente attinenti le materie di
competenza dell'ANAC,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  nella
medesima categoria di quella messa a concorso alle dirette dipendenze
di una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
      n.  0,30  punti  per  ogni  anno  di  esperienza  professionale
maturata in attivita' lavorative direttamente attinenti le materie di
competenza dell'ANAC, con qualunque altra tipologia di  rapporto  con
una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art.  1,  comma  2,
del decreto legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  ivi  comprese  le
autorita' amministrative indipendenti. 
    Nel  caso  di  periodi  inferiori  all'anno,  il  punteggio,  per
ciascuna delle  suddette  tipologie  di  titoli  di  servizio,  sara'
attributo proporzionalmente (quindi per  dodicesimi)  prendendo  come
mese intero frazioni  di  mese  superiori  a  quindici giorni  e  non
conteggiando quelle inferiori. 
    Dai periodi di servizio devono essere detratti  quelli  trascorsi
in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal
servizio. 
    2. Titoli di  studio,  attinenti  il  profilo  per  il  quale  si
concorre, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i criteri seguenti: 
      n. 2 punti per il dottorato di ricerca; 
      n.  1  punto  per  master  universitario  di  secondo   livello
biennale, oppure per i diplomi di specializzazione previsti dall'art.
3, comma 2, del decreto  ministeriale  3  novembre  1999  n.  509,  e
successive  modificazioni,  nonche'   dagli   ordinamenti   didattici
previgenti; 
      n. 0,5  punti  per  master  universitario  di  secondo  livello
annuale previsti dall'art. 3, comma 2,  del  decreto  ministeriale  3
novembre 1999 n.  509,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dagli
ordinamenti didattici previgenti; 
      n. 0,5 punti,  per  l'eventuale  seconda  laurea  (LS,  LM,  DL
esclusa quindi quella triennale). 
    I candidati primi classificati in numero pari ai  posti  messi  a
concorso,    saranno    nominati    vincitori    dalla    commissione
interministeriale RIPAM ed assegnati all'Autorita'. 
    In caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto  utile
per  l'assegnazione  del  posto,  saranno  osservate  le   preferenze
stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.