Art. 9 Valutazione dei titoli I titoli valutabili ai fini della stesura della graduatoria finale di merito non potranno superare il valore massimo complessivo di punti 10 ripartiti tra titoli di servizio (max 6 punti), titoli di studio (max 4 punti). La valutazione dei titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione, sulla base della documentazione inoltrata a mezzo posta elettronica certificata, verifichera' la corretta attribuzione dei punteggi che i candidati avranno autocertificato on-line, secondo i seguenti criteri di calcolo: 1. Titoli di servizio, fino ad un massimo di 6 punti. Verra' attribuito un punteggio per ogni anno di esperienza professionale maturata alla data di pubblicazione del presente bando, secondo le seguenti modalita': n. 1,00 punto per ogni anno di esperienza professionale maturata in attivita' lavorative con contratto di lavoro subordinato nella medesima categoria di quella messa a concorso ed in quella immediatamente inferiore alle dirette dipendenze dell'ANAC (ex CiVIT - ex AVCP); n. 0,60 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata in attivita' lavorative direttamente attinenti le materie di competenza dell'ANAC, con contratto di lavoro subordinato nella medesima categoria di quella messa a concorso alle dirette dipendenze di una qualsiasi autorita' amministrativa indipendente; n. 0,40 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata in attivita' lavorative direttamente attinenti le materie di competenza dell'ANAC, con contratto di lavoro subordinato nella medesima categoria di quella messa a concorso alle dirette dipendenze di una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; n. 0,30 punti per ogni anno di esperienza professionale maturata in attivita' lavorative direttamente attinenti le materie di competenza dell'ANAC, con qualunque altra tipologia di rapporto con una qualsiasi pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti. Nel caso di periodi inferiori all'anno, il punteggio, per ciascuna delle suddette tipologie di titoli di servizio, sara' attributo proporzionalmente (quindi per dodicesimi) prendendo come mese intero frazioni di mese superiori a quindici giorni e non conteggiando quelle inferiori. Dai periodi di servizio devono essere detratti quelli trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia ed i periodi di sospensione dal servizio. 2. Titoli di studio, attinenti il profilo per il quale si concorre, fino ad un massimo di 4 punti, secondo i criteri seguenti: n. 2 punti per il dottorato di ricerca; n. 1 punto per master universitario di secondo livello biennale, oppure per i diplomi di specializzazione previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e successive modificazioni, nonche' dagli ordinamenti didattici previgenti; n. 0,5 punti per master universitario di secondo livello annuale previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, e successive modificazioni, nonche' dagli ordinamenti didattici previgenti; n. 0,5 punti, per l'eventuale seconda laurea (LS, LM, DL esclusa quindi quella triennale). I candidati primi classificati in numero pari ai posti messi a concorso, saranno nominati vincitori dalla commissione interministeriale RIPAM ed assegnati all'Autorita'. In caso di candidati collocatisi ex-aequo all'ultimo posto utile per l'assegnazione del posto, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.