Art. 12 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori del concorso,  che  risulteranno
in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ed   in   regola   con   la
documentazione di cui  al  precedente  art.  11,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    All'esito della formazione della graduatoria definitiva  e  prima
dell'assunzione in  servizio,  l'amministrazione  rendera'  noto  sul
proprio sito istituzionale le destinazioni rese  disponibili,  presso
le sedi centrali e/o territoriali del Ministero.  Tutti  i  vincitori
saranno chiamati ad indicare le proprie preferenze  secondo  l'ordine
di graduatoria. 
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella  terza  area
funzionale - fascia retributiva F1, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'  definito
successivamente all'assunzione. 
    Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del  decreto  legislativo  n.
165/2001, i vincitori dei concorsi devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.