Art. 11 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo
quelli che siano dipendenti di ruolo  di  amministrazioni  pubbliche,
dovranno, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire,  a  mezzo
raccomandata postale con avviso di  ricevimento,  da  indirizzare  al
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, via XX Settembre 97, 00187 Roma, oppure a
mezzo      posta      elettronica      certificata      all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it, entro il termine perentorio di trenta  giorni
decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione,  la
seguente documentazione: 
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il Ministero ha facolta' di  effettuare
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle  predette
dichiarazioni con le conseguenze previste in  caso  di  dichiarazioni
non veritiere o mendaci; 
      b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da  cui  risulti  di  non  essere/essere
stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del
codice penale; 
      c. dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso. 
    La capacita'  lavorativa  del  candidato  diversamente  abile  e'
accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    Inoltre, l'amministrazione ha la facolta'  di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso.