Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate. 
    La prima prova scritta, della durata di sei ore,  consiste  nella
redazione di uno o  piu'  elaborati  ed  ha  il  fine  di  verificare
l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con
riferimento alle materie indicate nel presente articolo. 
    La seconda prova scritta, della durata di sei ore,  ha  contenuto
teorico-pratico  ed  ha  il  fine  di  verificare  l'attitudine   del
candidato all'analisi e alla soluzione  di  problematiche  rientranti
nella sfera di attivita' dello specifico  profilo  per  il  quale  si
concorre nonche' la conoscenza della lingua inglese. 
    Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono  ammessi  alla
prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova  scritta  una
votazione di almeno ventuno trentesimi. 
    La Commissione esaminatrice  procedera'  alla  valutazione  della
seconda prova solo laddove  la  prima  prova  sia  stata  considerata
superata, con una votazione di almeno ventuno trentesimi. 
    Le due prove verteranno su argomenti individuati nelle materie di
seguito elencate: economia  politica;  politica  economica;  economia
internazionale; economia dei mercati e degli intermediari finanziari;
economia  della  regolamentazione  e   della   concorrenza;   diritto
commerciale;  diritto  dell'Unione  europea;  diritto  internazionale
dell'economia e  delle  organizzazioni  internazionali;  diritto  del
mercato e degli strumenti finanziari. 
    I  candidati,  durante  le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di  lingua  italiana  e  di  inglese  monolingua
nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non
e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali,  quotidiani  ed
altre pubblicazioni o  appunti  di  alcun  genere,  ne'  di  supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di  dati,  ne'  e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 
    In caso  di  violazione,  la  Commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso.