Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  ed  un  colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad  accertare  il  possesso  di  una
adeguata cultura giuridico-amministrativa, nonche' della capacita' ed
attitudine  all'analisi,  sintesi  e  risoluzioni  di   problematiche
afferenti le funzioni dirigenziali, unitamente alla conoscenza  della
lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle  applicazioni
informatiche piu' diffuse. 
    2. La prima prova scritta, a contenuto  teorico,  la  cui  durata
sara' stabilita dalla commissione, consistera' nella redazione di  un
tema vertente su una  o  piu'  delle  seguenti  materie:  a)  diritto
costituzionale;  b)   diritto   dell'Unione   europea;   c)   diritto
amministrativo; d) diritto civile, con particolare  riferimento  alle
obbligazioni e ai contratti; e) contabilita' pubblica; f) diritto del
lavoro,  con  particolare  riferimento  al   pubblico   impiego;   g)
legislazione  scolastica,  con  particolare  riferimento  alle   piu'
recenti evoluzioni normative. 
    3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita  dalla
commissione, consistera' nella redazione  di  un  elaborato  vertente
sulla    risoluzione    di    un    caso    pratico     in     ambito
giuridico-amministrativo o gestionale amministrativo con  riferimento
a  questioni  riguardanti  l'attivita'  istituzionale  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    6. L'assenza anche da  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato non meno di settanta centesimi  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica,  a  mezzo
raccomandata a.r., oppure via pec, laddove fornita, oltre che  presso
il    portale    accessibile    al    seguente     indirizzo     web:
bando5dirigenti-miur.cineca.it   all'interno   dell'area    riservata
predisposta  per  ciascun  candidato,  con  l'indicazione  del   voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni  prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 
    9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione; b) elementi di  diritto  processuale  civile  e  del
lavoro; c) scienza dell'amministrazione; d) organizzazione,  centrale
e periferica, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. 
    10. Nell'ambito della prova  orale  e'  prevista  la  valutazione
della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi  di  lettura,
traduzione e conversazione.  Nell'ambito  della  prova  orale  viene,
altresi',  accertata  la  conoscenza,   da   parte   del   candidato,
dell'utilizzo dei sistemi  applicativi  informatici  di  piu'  comune
impiego. 
    11.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.