Art. 12 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati,  si  renda
necessario effettuare  una  prova  preselettiva,  questa  consistera'
nella somministrazione di cento quesiti,  vertenti  sulle  discipline
previste per le prove scritte indicate nel  precedente  art.  10,  da
risolvere nel  tempo  massimo  di  novanta  minuti.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta. 
    2. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a venti volte il numero dei
posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione alle prove scritte. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  viene
resa  nota  la  pubblicazione  sul  sito   internet   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  dell'elenco  dei
candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita',  del
luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle  prove  stesse.  Il
diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima
dello svolgimento delle prove medesime.  I  suddetti  candidati  sono
tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno,  nell'ora  e
nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti.