Art. 12 Prova di preselezione 1. Nel caso in cui, per l'elevato numero di candidati, si renda necessario effettuare una prova preselettiva, questa consistera' nella somministrazione di cento quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte indicate nel precedente art. 10, da risolvere nel tempo massimo di novanta minuti. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. 2. All'esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a venti volte il numero dei posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 3. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», viene resa nota la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data e dell'ora di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove scritte e' pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.