Art. 14 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                della graduatoria generale di merito 
 
 
    1. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i  voti
riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella  prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva non ha
valore ai fini della votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire  i  documenti  attestanti  il  possesso   dei   titoli   di
preferenza, gia' indicati nella domanda,  a  pena  di  decadenza  dai
benefici, entro il termine perentorio di quindici  giorni  decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la programmazione e la gestione delle risorse  umane,  finanziarie  e
strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie -
Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del  Ministero  -
viale  Trastevere  n.  76/A  -  00153  Roma,  oppure  a  mezzo  posta
elettronica         certificata          (pec)          all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it 
    Tale documentazione non e' richiesta nel caso in cui il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  ne  sia  gia'  in
possesso o  ne  possa  disporre,  richiedendola  ad  altre  pubbliche
amministrazioni, purche' l'amministrazione e l'ufficio presso cui  la
relativa documentazione e' depositata  siano  individuabili  in  base
alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda. 
    3. Non sono valutati titoli di preferenza la  cui  documentazione
non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    4. Il direttore generale delle risorse umane  e  finanziarie,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con  lo  stesso  provvedimento,  il  direttore  generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  nel  sito  internet   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca.   Di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.