IL DIRETTORE GENERALE per le risorse umane e finanziarie Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del Testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modifiche ed integrazioni, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto in particolare, l'art. 62 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 che ha modificato l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», e successive modifiche ed integrazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, recante la «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili», come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge n. 104 del 1992; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, recante il «Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68»; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'Ordinamento militare» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale», cosi' come integrato dal decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cosi' come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno, n. 191; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche ed integrazioni, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 42; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive integrazioni e modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni contenente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visti i commi da 607 a 612 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento, a decorrere dall'anno 2018, nei limiti della vigente dotazione organica, di 258 unita' di personale, dotate di competenze professionali di natura amministrativa, giuridica e contabile, di cui 253 funzionari, area III, posizione economica F1; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, commi 376 e 377 dell'art. 1, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)» ed il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 come modificato dalla legge di conversione n. 121, del 14 luglio 2008, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e i decreti ministeriali 18 dicembre 2014, nn. 908-925 relativi ad Organizzazione e compiti degli Uffici scolastici regionali del medesimo Ministero; Visti i vigenti CC.CC.NN. LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto ministeri»; Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali istitutivo del profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile; Considerata l'esigenza, recepita nel comma 607 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, di rafforzare, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le funzioni istituzionali di supporto alle istituzioni scolastiche autonome per lo svolgimento di attivita' amministrative non strettamente connesse alla gestione del servizio istruzione, tra le quali la gestione del contenzioso; Visto il successivo comma 610 dell'art. 1 della medesima legge n. 205/2017 secondo cui le assunzioni dei vincitori possono essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie ed alle disposizioni dell'art. 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in aggiunta alle facolta' assunzionali di cui all'art. 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Visto che, per l'attuazione di quanto sopra detto, e' autorizzata la spesa di 846.171,94 euro per l'anno 2018 e di 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e che agli oneri connessi, pari a 846.171,94 euro per l'anno 2018 ed a 10.154.063,21 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, per l'anno 2018, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca mentre, per l'anno 2019, quanto a 1.531.074,71 euro, a valere sulle vigenti facolta' assunzionali del medesimo Ministero e, quanto a 8.622.988,5 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente «Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, e successive modifiche ed integrazioni, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, nonche' l'art. 8, comma 3 della legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a duecentocinquantatre' posti, per l'accesso al profilo professionale di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1, del ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per gli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. 2. Il cinque per cento dei posti a concorso e' riservato al personale di ruolo del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 3. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria. 4. I duecentocinquantatre' posti sono cosi' ripartiti: =============================================== | Sede |Numero posti | +===============================+=============+ |AMMINISTRAZIONE CENTRALE | 50 | +-------------------------------+-------------+ |ABRUZZO | 7 | +-------------------------------+-------------+ |BASILICATA | 4 | +-------------------------------+-------------+ |CALABRIA | 8 | +-------------------------------+-------------+ |CAMPANIA | 19 | +-------------------------------+-------------+ |EMILIA ROMAGNA | 10 | +-------------------------------+-------------+ |FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | +-------------------------------+-------------+ |LIGURIA | 9 | +-------------------------------+-------------+ |LAZIO | 12 | +-------------------------------+-------------+ |LOMBARDIA | 30 | +-------------------------------+-------------+ |MARCHE | 7 | +-------------------------------+-------------+ |MOLISE | 4 | +-------------------------------+-------------+ |PIEMONTE | 16 | +-------------------------------+-------------+ |PUGLIA | 15 | +-------------------------------+-------------+ |SARDEGNA | 9 | +-------------------------------+-------------+ |SICILIA | 17 | +-------------------------------+-------------+ |TOSCANA | 12 | +-------------------------------+-------------+ |UMBRIA | 5 | +-------------------------------+-------------+ |VENETO | 14 | +-------------------------------+-------------+