Art. 10
Prove d'esame
1. Gli esami consistono in due prove scritte ed un colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad accertare il possesso di una
adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacita' di
analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali problematiche
connesse all'organizzazione ed alle attivita' del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle Istituzioni
scolastiche, unitamente alla conoscenza della lingua inglese e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse.
2. La prima prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione, consistera' nella somministrazione di una serie di
quesiti a risposta sintetica. Tale prova avra' ad oggetto le seguenti
materie: a) diritto costituzionale; b) diritto dell'unione europea;
c) diritto amministrativo; d) diritto civile, con particolare
riferimento alle obbligazioni ed ai contratti; e) contabilita'
pubblica; f) diritto del lavoro, con particolare riferimento al
pubblico impiego; g) elementi di organizzazione del Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle istituzioni
scolastiche.
3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita dalla
commissione, consistera' nella redazione di un elaborato su uno o
piu' argomenti interdisciplinari riguardanti le materie di cui al
comma precedente.
4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e' fatto divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di
dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi
tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di
violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata
esclusione dal concorso.
5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di introdurre ed usare
nell'aula d'esame durante la prova codici giuridici contenenti i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza.
6. L'assenza anche ad una sola delle prove scritte comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.
7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi i candidati che
abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi in ciascuna delle
prove scritte.
8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, a mezzo
raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il
portale accessibile all' indirizzo web:
bando253funzionari-miur.cineca.it, all'interno dell'area riservata
predisposta per ciascun candidato, con l'indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa.
9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove scritte, sulle seguenti materie: a) diritto penale, con
particolare riguardo ai delitti contro la pubblica amministrazione;
b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; c) elementi
sullo stato giuridico del personale scolastico.
10. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, prevista la
valutazione della conoscenza della lingua inglese mediante esercizi
di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la
conoscenza, da parte del candidato, dell'utilizzo dei sistemi
applicativi informatici di piu' comune impiego.
11. La prova orale si intende superata dai candidati che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi.
12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della
prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte.
13. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.