Art. 10 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  ed  un  colloquio
interdisciplinare e sono diretti ad  accertare  il  possesso  di  una
adeguata cultura amministrativa, giuridica e contabile, capacita'  di
analisi e sintesi, conoscenze di base delle principali  problematiche
connesse  all'organizzazione  ed   alle   attivita'   del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle  Istituzioni
scolastiche,  unitamente  alla  conoscenza  della  lingua  inglese  e
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse. 
    2. La prima prova scritta, la cui durata  sara'  stabilita  dalla
commissione, consistera'  nella  somministrazione  di  una  serie  di
quesiti a risposta sintetica. Tale prova avra' ad oggetto le seguenti
materie: a) diritto costituzionale; b) diritto  dell'unione  europea;
c)  diritto  amministrativo;  d)  diritto  civile,  con   particolare
riferimento  alle  obbligazioni  ed  ai  contratti;  e)  contabilita'
pubblica; f) diritto  del  lavoro,  con  particolare  riferimento  al
pubblico  impiego;  g)  elementi  di  organizzazione  del   Ministero
dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e delle  istituzioni
scolastiche. 
    3. La seconda prova scritta, la cui durata sara' stabilita  dalla
commissione, consistera' nella redazione di un  elaborato  su  uno  o
piu' argomenti interdisciplinari riguardanti le  materie  di  cui  al
comma precedente. 
    4. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    5. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    6. L'assenza anche ad  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    7. Al colloquio interdisciplinare sono ammessi  i  candidati  che
abbiano riportato non meno di ventuno trentesimi  in  ciascuna  delle
prove scritte. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica,  a  mezzo
raccomandata AR, oppure via PEC, laddove fornita, oltre che presso il
portale        accessibile        all'         indirizzo         web:
bando253funzionari-miur.cineca.it,  all'interno  dell'area  riservata
predisposta  per  ciascun  candidato,  con  l'indicazione  del   voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni  prima
del giorno in cui devono sostenere la prova stessa. 
    9. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare riguardo ai delitti contro la  pubblica  amministrazione;
b) elementi di diritto processuale civile e del lavoro;  c)  elementi
sullo stato giuridico del personale scolastico. 
    10. Nell'ambito  della  prova  orale  e',  inoltre,  prevista  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese  mediante  esercizi
di lettura, traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la
conoscenza,  da  parte  del  candidato,  dell'utilizzo  dei   sistemi
applicativi informatici di piu' comune impiego. 
    11.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati  che
conseguono un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. 
    12. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    13. Le sedute della prova orale sono  pubbliche.  Al  termine  di
ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    14. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445.