Art. 12 
 
 
              Modalita' di predisposizione dei quesiti 
               e svolgimento della prova preselettiva 
 
 
    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, per la predisposizione e  formulazione  dei  quesiti,
nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti,  aziende  o
istituti specializzati operanti nel  settore  della  selezione  delle
risorse  umane.  La   commissione   esaminatrice   provvedera'   alla
validazione dei quesiti. 
    2.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    3.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari,  testi,  appunti
di qualsiasi natura e di  strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati. 
    4. E' fatto, altresi', divieto ai  candidati  di  comunicare  tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  e  con  i
componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
    6. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.