Art. 12
Modalita' di predisposizione dei quesiti
e svolgimento della prova preselettiva
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
puo' avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti,
nonche' per l'organizzazione della preselezione, di enti, aziende o
istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle
risorse umane. La commissione esaminatrice provvedera' alla
validazione dei quesiti.
2. La correzione della prova preselettiva viene effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
3. Durante la prova preselettiva i candidati non possono
avvalersi di codici, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti
di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
4. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con
altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i
componenti della commissione esaminatrice.
5. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
6. L'assenza dalla prova preselettiva, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso.