Art. 13 
 
 
              Formazione, approvazione e pubblicazione 
                della graduatoria generale di merito 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media  dei  voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto  nell'eventuale  prova  preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva  e
preferenza, gia' indicati nella domanda,  a  pena  di  decadenza  dai
benefici, alla competente Direzione generale per le risorse  umane  e
finanziarie,  entro  il  termine  perentorio   di   giorni   quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno  sostenuto  il
colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale  del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153  -  Roma,  oppure  a  mezzo
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it. Tale documentazione non  e'  richiesta
nel caso in cui il Ministero  dell'istruzione,  della  universita'  e
ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad
altre  pubbliche   amministrazioni,   purche'   l'Amministrazione   e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e'  depositata  siano
individuabili in base alle dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella
domanda. 
    3. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    4. Il direttore generale delle risorse umane  e  finanziarie,  al
termine dei lavori della commissione  esaminatrice,  riconosciuta  la
regolarita'  del  procedimento  del  concorso,  approva  con  proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei  nelle  prove
concorsuali. Con  lo  stesso  provvedimento,  il  direttore  generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto  delle  riserve  di  posti  e,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di  cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  nel  sito  internet   del   Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca.   Di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.