Art. 13
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria generale di merito
1. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti
conseguiti in ciascuna prova scritta e della votazione conseguita nel
colloquio. Il punteggio ottenuto nell'eventuale prova preselettiva
non ha valore ai fini della votazione complessiva.
2. I candidati che abbiano superato il colloquio devono far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli di riserva e
preferenza, gia' indicati nella domanda, a pena di decadenza dai
benefici, alla competente Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, entro il termine perentorio di giorni quindici
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il
colloquio, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it. Tale documentazione non e' richiesta
nel caso in cui il Ministero dell'istruzione, della universita' e
ricerca ne sia gia' in possesso o ne possa disporre, richiedendola ad
altre pubbliche amministrazioni, purche' l'Amministrazione e
l'ufficio presso cui la relativa documentazione e' depositata siano
individuabili in base alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda.
3. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
4. Il direttore generale delle risorse umane e finanziarie, al
termine dei lavori della commissione esaminatrice, riconosciuta la
regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio
decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti,
la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove
concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Di tale
pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il
termine per le eventuali impugnative.