Art. 14 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1.   La   vincita   del   concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno   ed
indeterminato    nel    profilo    professionale    di    funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1,
del  ruolo  unico  del  personale   del   Ministero   dell'istruzione
dell'universita'  e  della  ricerca,   ai   sensi   della   normativa
legislativa e contrattuale vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati nella  sede  di  servizio  sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e  delle  preferenze
espresse  all'atto   dello   scorrimento   della   graduatoria,   con
riferimento ai posti disponibili di cui al comma 4  dell'art.  1  del
presente bando. Ai sensi dell'art.  14  del  CCNL  Funzioni  centrali
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12  febbraio  2018,  i  vincitori
sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5 bis, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni ed integrazioni. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.