Art. 14
Costituzione del rapporto di lavoro
1. La vincita del concorso non costituisce garanzia
dell'assunzione.
2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a
stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato nel profilo professionale di funzionario
amministrativo-giuridico-contabile, area III, posizione economica F1,
del ruolo unico del personale del Ministero dell'istruzione
dell'universita' e della ricerca, ai sensi della normativa
legislativa e contrattuale vigente.
3. I vincitori vengono assegnati nella sede di servizio sulla
base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze
espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria, con
riferimento ai posti disponibili di cui al comma 4 dell'art. 1 del
presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali
triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori
sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35,
comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni ed integrazioni.
5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.