Art. 15
Accesso agli atti del concorso
1. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione
attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti
stessi sono preordinati.
2. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
3. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di
assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.