Art. 17 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente  bando  di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,
nonche' le connesse attivita' di assunzione,  modificare,  fino  alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed  esami»,  nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. 
    Roma, 19 marzo 2018 
 
                                         Il direttore generale: Greco