Art. 17
Norme di salvaguardia
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di
concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso,
nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla
data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in
decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di
esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o
ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono
le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di
reclutamento di personale.
3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
Roma, 19 marzo 2018
Il direttore generale: Greco