Art. 2
Riserve di posti e preferenze
1. In materia di riserva di posti e di titoli di preferenza si
applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, si applicano le riserve di cui all'art. 7,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il
diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota
d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli
articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'Ordinamento militare.
3. I soggetti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1 della
legge 12 marzo 1999 n. 68 possono avvalersi della riserva dei posti
laddove la quota da destinare obbligatoriamente alla predetta
categoria non risulti coperta.
4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la
meta' dei posti messi a concorso.
5. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di
preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione.
6. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati
esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria
definitiva.
7. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria.