Art. 7
Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati
1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4
e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della
prova preselettiva e delle prove scritte, da personale individuato
dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Il candidato diversamente abile, che richieda la concessione
ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
della prova, dovra' documentare il proprio stato di disabilita' con
apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale
dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e
trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca -
Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione del personale del
Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma, oppure a mezzo
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it, entro e non oltre i venti giorni
successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione
al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al
trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare
le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove
di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi
aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara'
determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice
sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di
ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei
tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi
per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
3. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore
all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non e' tenuto
a sostenere l'eventuale prova preselettiva ed e' ammesso alle prove
scritte, sempre previa presentazione, con le medesime suddette
modalita' e nei medesimi termini di cui al precedente comma 2, della
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. A tal fine, il candidato nella domanda compilata
online dovra' dichiarare di volersi avvalere del presente beneficio.
4. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute
successivamente alla data di scadenza della presentazione della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con
certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sara'
valutata dalla competente commissione esaminatrice e tempestivamente
comunicata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le
risorse umane e finanziarie - Ufficio II reclutamento e formazione
del personale del Ministero - Viale Trastevere 76/A - 00153 - Roma,
oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
dgruf@postacert.istruzione.it.