Art. 9 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. Con successivo provvedimento del  direttore  generale  per  le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita'
ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera  e),  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, ai sensi della normativa vigente in tema  di  procedure
concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua  inglese  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi  le  mille  unita',  la  commissione,  con  successivo
decreto, puo' essere integrata  di  un  numero  di  componenti  e  di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.