Art. 9
Commissione esaminatrice
1. Con successivo provvedimento del direttore generale per le
risorse umane e finanziarie, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita'
ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la commissione
esaminatrice, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure
concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della
commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente,
da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
3. La commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da
uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Qualora il numero dei candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte superi le mille unita', la commissione, con successivo
decreto, puo' essere integrata di un numero di componenti e di
segretari aggiunti, tali da permettere, unico restando il presidente,
la suddivisione in sottocommissioni.