IL PRESIDENTE Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n.1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n. 97 e 19 febbraio 1981, n. 27; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077; Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20; Visto il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l'art. 13, commi 3 e 4; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 523; Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.1, comma 355, sul reclutamento, tra l'altro, di magistrati contabili e di autorizzazione della relativa spesa; Visto il decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008 n.133, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ed in particolare l'art. 11-bis che autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per l'assunzione di magistrati fino al numero massimo di 25 unita'; Visto il DPCM in data 10 ottobre 2017 di autorizzazione ad assumere personale di magistratura; Considerate le rilevanti scoperture dell'organico della magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di n. 25 unita' di personale; Sentito il Consiglio di Presidenza e tenuto conto delle deliberazioni assunte nelle adunanze del 30 - 31 gennaio 2018, 27 febbraio 2018, 13 - 14 marzo 2018 e 27 marzo 2018; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di referendario, di cui cinque riservati ai candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente ed equiparato ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009. 2. Il numero dei posti messi a concorso sara' elevato a trentaquattro una volta appostate le relative risorse finanziarie in bilancio. A seguito dell'elevazione, i posti riservati di cui al comma precedente saranno pari a sette unita'. 3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non utilizzati, sono conferiti agli idonei. 4. I vincitori che conseguono la nomina sono assegnati alle Sezioni e alle Procure regionali della Corte dei conti, con esclusione di quelle aventi sede in Roma e devono permanere, per almeno cinque anni, nell'ufficio di prima assegnazione.