Art. 10 1. L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ยช Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 42 del 29 maggio 2018 e sul portale di cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita' di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte. 4. Durante le prove scritte e' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi, in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa verificati. 5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di cui al comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che desiderino consultare, presso la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, secondo le indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del diario delle prove scritte, curando che sulla copertina di ciascun testo sia presente, in maniera da lasciare visibile il titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati in contenitori o borse al fine di evitare possibili smarrimenti - devono essere accompagnati da un elenco, contenente anche le generalita' del candidato. 6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio. 8. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale.