Art. 11 1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai trentacinque punti. 4. La Commissione esaminatrice puo' attribuire fino a due punti per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla prova orale facoltativa di lingua. 6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti. 7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti previste dall'articolo 1, commi 1 e 2.