Art. 12 1. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del Presidente della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte. 2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria e' ammesso, per questioni di preferenza, cosi' come previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni, ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa deliberazione del Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.