Art. 12 
 
    1.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  Corte  dei  conti,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per  l'ammissione  alla  magistratura
della Corte. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi  ed  esami».  La  graduatoria  e'  pubblicata  sul
portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3  e  successive  integrazioni  e  modificazioni,
ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana.