Art. 2 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      c)  i  magistrati  militari  di  tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
      d) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, i dipendenti dei due rami  del  Parlamento  e  del  Segretariato
generale  della  Presidenza  della  Repubblica,  i  funzionari  degli
organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali.  In
ogni caso deve trattarsi  di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi
pubblici,  muniti  della  laurea  in  giurisprudenza,  conseguita  al
termine di un corso universitario di durata non inferiore  a  quattro
anni,  con  qualifica  dirigenziale  o  appartenenti  alle  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' di servizio; 
      f) il personale docente di ruolo delle  Universita'  nonche'  i
ricercatori,  confermati  o  che  abbiano  conseguito  l'abilitazione
scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre  anni  di
anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso.