Art. 2 1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti categorie: a) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; b) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati amministrativi; d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni; e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, i funzionari degli organismi comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni caso deve trattarsi di soggetti assunti attraverso concorsi pubblici, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea con almeno cinque anni di anzianita' di servizio; f) il personale docente di ruolo delle Universita' nonche' i ricercatori, confermati o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale in materie giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio. 2. I requisiti di anzianita' prescritti dal comma 1 ai fini dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo dei periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata per la partecipazione al concorso.