Art. 8 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'articolo 45, primo comma,  lettera
a), del regolamento per la carriera e  la  disciplina  del  personale
della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12  ottobre  1933,
n. 1364, quale modificato dall'articolo 12 della  legge  20  dicembre
1961, n. 1345. Con il medesimo decreto possono essere nominati membri
supplenti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
Commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle Universita'.