Art. 9 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. Non e' ammesso a partecipare alle prove di esame il  candidato
che non abbia ottenuto almeno  venticinque  punti  nella  valutazione
complessiva dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti,  per
la valutazione del complesso dei titoli, per  un  massimo  totale  di
cinquanta punti. La ripartizione dei cinquanta punti complessivi  tra
le quattro categorie di titoli ammissibili e' la seguente: 
      1ª ctg - Doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 
      2ª ctg - Incarichi ricoperti: max punti 5; 
      3ª ctg - Titoli di cultura: max punti 20; 
      4ª ctg - Studi elaborati e pubblicati: max punti 5. 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'articolo 6 del bando e inseriti in domanda. I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2. 
    4.  La  Commissione,  previa   determinazione   degli   ulteriori
necessari criteri di massima, procede  preliminarmente,  per  ciascun
candidato,  all'esame  dei  titoli,  esclusivamente   ai   fini   del
conseguimento del punteggio  minimo  di  venticinque  punti  e  della
conseguente ammissione alle prove scritte. 
    5. Fermi i requisiti di ammissione di cui al  presente  bando,  i
candidati gia' ammessi al concorso bandito con D.P. 3 marzo 2017,  in
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana  - 4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del 21 marzo 2017, che hanno completato tutte  le
prove concorsuali scritte - allo stato in corso di correzione -  sono
comunque ammessi alla presente procedura selettiva, previa domanda da
presentare nei termini e nelle forme di cui sopra. 
    6. La valutazione completa dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
inerenti  alle  prove  scritte,  prima  della  apertura  delle  buste
contenenti gli elaborati stessi.