Art. 2
Requisiti generali per l'ammissione
Per l'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione,
il possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri
dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica italiana;
2) eta' non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo
status di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte
dell'Amministrazione che ha indetto il bando, l'applicazione della
sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
5) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione sottoporra'
a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla
normativa vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per
i soli candidati nati entro l'anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall'impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art.
127, 1° comma lettera d) del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
dall'impiego presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.
174/1994, i cittadini degli stati membri dell'Unione europea dovranno
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, cosi'
come integrato dall'art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono
ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro
ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, nonche' i cittadini di paesi terzi che siano
titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello
status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima
tipologia, compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in
materia, gli stessi dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori
requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la
presentazione della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L'amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto di uno o piu' dei requisiti generali di cui
al presente articolo.
L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai
candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione
informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche' sul sito web di
Ateneo.
L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione ha valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.