Art. 7
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parita' di merito, in ordine decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex
combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;c) dalla minore eta'.
I titoli di preferenza e/o riserva devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di ammissione.
L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al
possesso dei suindicati titoli di preferenza e/o riserva comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far
pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di
certificazione e/o di atto di notorieta', attestante i titoli di
preferenza e/o riserva a questa Amministrazione, presso l'Ufficio
Reclutamento Personale Contrattualizzato dell'Universita' entro il
termine perentorio di 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata
applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito.
I riservatari di cui alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66 del 15.3.2010 e s.m.i., articoli 1014, comma 1, lettera a), e
678, comma 9, (gia' decreto legislativo n. 215/2001, art. 18, comma
6) dovranno presentare certificazione rilasciata dal competente
distretto militare relativa al possesso del requisito per la riserva
del posto.
L'applicazione del solo beneficio del posto riservato al
personale interno all'Ateneo sara' disposta d'ufficio senza che il
candidato debba esibire alcuna dichiarazione/documentazione.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovra' attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, gia' indicati
nella domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e
dovra' essere prodotta secondo una delle seguenti modalita':
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta', ex articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni,
che ne attesti la conformita' all'originale, resa in calce al
documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non
autenticata del proprio documento di identita';
mediante dichiarazione, sottoscritta dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta' (ex art. 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica) prodotta, in
quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del
proprio documento di identita'.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
L'amministrazione garantisce l'applicazione delle riserve
previste dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a
stati, qualita' personali e fatti non possono essere esibite ad altra
pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.