Art. 8
Formazione ed efficacia
della graduatoria generale di merito
L'amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la
graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai
precedenti articoli 1, 6 e 7 e dichiara i vincitori del concorso.
Qualora i posti riservati non dovessero essere coperti per
mancanza di vincitori, gli stessi saranno assegnati ad altro
concorrente non riservatario, utilmente collocato in graduatoria.
Il predetto decreto del drettore gnerale e' pubblicato nella
sezione informatica dell'Albo ufficiale dell'Ateneo nonche' sul sito
Web dell'Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell'Albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di
pubblicazione nella sezione informatica dell'Albo ufficiale di
Ateneo.