Art. 10 
 
               Riserva di posti e titoli di preferenza 
 
    I candidati che hanno superato le prove d'esame, potranno fruire,
a parita' di  merito,  dei  titoli  di  preferenza  e  di  precedenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. 
    Qualora tra i candidati che supereranno  le  prove  ve  ne  siano
alcuni  che  appartengono  a  piu'  categorie  che  danno  titolo   a
differenti riserve di posti, si terra' conto prima del titolo che da'
diritto a una maggiore riserva,  nell'ordine  disposto  dall'art.  5,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni e integrazioni.