Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
     La commissione di esame, composta da un numero di tre componenti
di  provata  esperienza  nelle  materie  di   esame,   sara'   scelta
preferibilmente tra Consiglieri della Corte  di  cassazione,  docenti
universitari, Avvocati dello Stato, sara'  successivamente  nominata,
su proposta del Comitato di Presidenza,  con  apposita  deliberazione
dell'Assemblea  Plenaria.  La  presidenza  della  Commissione   sara'
attribuita ad un  magistrato  ordinario  Consigliere  di  Cassazione.
Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi  dell'art.  57  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni
ed integrazioni, sara' comunque riservato alle donne, salvo  motivata
impossibilita'. La Commissione potra' essere integrata da esperti per
l'esame della lingue inglese e/o francese. 
    Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera'  il  segretario
della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi  stessi  impiegati,
inquadrato nell'area III.