Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione di esame, composta da un numero di tre componenti di provata esperienza nelle materie di esame, sara' scelta preferibilmente tra Consiglieri della Corte di cassazione, docenti universitari, Avvocati dello Stato, sara' successivamente nominata, su proposta del Comitato di Presidenza, con apposita deliberazione dell'Assemblea Plenaria. La presidenza della Commissione sara' attribuita ad un magistrato ordinario Consigliere di Cassazione. Almeno un terzo dei posti di componente, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sara' comunque riservato alle donne, salvo motivata impossibilita'. La Commissione potra' essere integrata da esperti per l'esame della lingue inglese e/o francese. Con la medesima deliberazione il C.S.M. nominera' il segretario della commissione esaminatrice, scelto tra i suoi stessi impiegati, inquadrato nell'area III.