Art. 6 
 
    Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi 
 
     Il concorso si svolge per titoli ed esami.  La  valutazione  dei
titoli e' effettuata dopo la prova scritta e  prima  che  si  proceda
alla correzione dei relativi elaborati. 
    La commissione esaminatrice ha a disposizione  20  punti  per  la
valutazione dei titoli;  per  le  prove  di  esame  il  punteggio  e'
espresso in trentesimi. 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano  riportato
un punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta.  La  prova
orale si intende superata se il candidato  riporta  un  punteggio  di
almeno 21 punti.