Art. 6 Titoli, prove di esame e criteri di attribuzione dei punteggi Il concorso si svolge per titoli ed esami. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo la prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione esaminatrice ha a disposizione 20 punti per la valutazione dei titoli; per le prove di esame il punteggio e' espresso in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 21 punti nella prova scritta. La prova orale si intende superata se il candidato riporta un punteggio di almeno 21 punti.