Art. 7 Valutazione dei titoli Le categorie di titoli valutabili e i relativi punteggi massimi attribuibili sono i seguenti: a) periodi di servizio o di attivita', dopo la laurea, nelle attivita' di cui all'art. 2, punto 1, con attribuzione di 1 punto ogni due anni. Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento delle predette attivita' possono essere cumulati; fino a punti 5 b) periodi di servizio di cui all'art 2, punto 2, con attribuzione di un punto ogni anno. Al fine del calcolo complessivo, i diversi periodi di svolgimento delle predette attivita' possono essere cumulati; fino a punti 8 c) ogni altro titolo accademico, professionale, di studio o di ricerca, attinente alla posizione da ricoprire (diverso da quello gia' considerato all'art. 2): diploma di dottorato di ricerca o titolo equivalente ottenuto anche presso universita' straniere; specializzazioni conseguite a seguito di corsi post-lauream, della durata di almeno un biennio, presso universita' o istituti di istruzione universitaria italiani o esteri; ulteriori diplomi di laurea; abilitazioni professionali; conseguimento di un master di durata almeno annuale presso qualificati istituti o associazioni italiani o esteri; fino a punti 5 d) pubblicazioni giuridiche a carattere scientifico. Sara' assegnato un punteggio proporzionalmente piu' elevato alle pubblicazioni attinenti all'attivita' istituzionale del CSM, ovvero alla posizione da ricoprire; non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati e manoscritti. I lavori in corso di pubblicazione saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati da una dichiarazione dell'editore che sono stati accettati per la pubblicazione; fino a punti 2 I titoli e le pubblicazioni prodotti in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' apposta in calce alla copia stessa, devono essere, previa scansionatura, allegati alla domanda con le formalita' prescritte dall'ultimo comma dell'art. 3. I titoli eventualmente spediti separatamente dalla domanda, a mezzo posta elettronica certificata personale ai sensi dell'art. 3, saranno presi in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.