Art. 3 
 
                Requisito specifico per l'ammissione 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il possesso del  seguente  requisito  specifico  ivi  comprese  le
relative equipollenze: 
      diploma di laurea in Ingegneria civile  conseguito  secondo  le
modalita' anteriori all'entrata in vigore del decreto ministeriale n.
509/1999; 
      ovvero laurea (L), conseguita secondo le  modalita'  successive
all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.   509/1999,
appartenente alla classe 08; 
      ovvero laurea (L), conseguita secondo le  modalita'  successive
all'entrata  in  vigore  del  decreto   ministeriale   n.   270/2004,
appartenente alla classe L-7; 
      ovvero  laurea  specialistica  (LS)   conseguita   secondo   le
modalita' successive  all'entrata  in  vigore  del  suddetto  decreto
ministeriale n. 509/1999, appartenente alla classe 28/S; 
      ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo  le  modalita'
di  cui  al  decreto  ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n.  270,
appartenente alla classe LM-23 o LM-24 o LM-26. 
    Il requisito specifico sopra  prescritto  deve  essere  posseduto
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    Per i candidati in possesso di un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4. 
    Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'Amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per difetto  del  requisito  specifico  del  titolo  di
studio di cui al presente articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'Albo Ufficiale di Ateneo nonche'  sul  sito  Web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'Albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.