Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    Hanno preferenza a parita'  di  merito,  in  ordine  decrescente,
coloro i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie: 
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5. gli orfani di guerra; 
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7. gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8. i feriti in combattimento; 
      9. gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10. i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12. i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      16.  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      18. i coniugati e non coniugati  con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
      20. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero di figli a carico,  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito nel bando per la  presentazione  della
domanda di ammissione. 
    L'omissione  nella  domanda  delle  dichiarazioni   relative   al
possesso   dei   suindicati    titoli    di    preferenza    comporta
l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al  possesso  del  titolo
medesimo. 
    I candidati che abbiano superato  la  prova  orale  dovranno  far
pervenire  la  documentazione,  o  la  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e/o di atto di  notorieta',  attestante  i  titoli  di
preferenza a questa Amministrazione,  presso  l'Ufficio  Reclutamento
Personale  Contrattualizzato  dell'Universita'   entro   il   termine
perentorio di quindici giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello  in  cui  hanno  sostenuto  il  colloquio,  pena  la   mancata
applicazione  del   relativo   beneficio   nella   formazione   della
graduatoria generale di merito. 
    La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovra' attestare  il
possesso dei predetti  titoli  di  preferenza,  gia'  indicati  nella
domanda e gia' posseduti alla data di scadenza del termine utile  per
la presentazione della domanda di ammissione al  concorso,  e  dovra'
essere prodotta secondo una delle seguenti modalita': 
      in originale, 
      in copia autentica, 
      in  fotocopia  con  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
notorieta', ex articoli 19 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
che ne  attesti  la  conformita'  all'originale,  resa  in  calce  al
documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla  fotocopia  non
autenticata del proprio documento di identita'; 
      mediante    dichiarazione,    sottoscritta    dall'interessato,
sostitutiva di certificazione (ex art.  46  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica) e/o di atto di notorieta'  (ex  art.  47
del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica)  prodotta,  in
quest'ultimo caso, unitamente  alla  fotocopia  non  autenticata  del
proprio documento di identita'. 
    Si precisa, a tal fine, che  i  certificati  medici  non  possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    Ai sensi dell'art. 15, comma  1,  della  legge  n.  183/2011,  le
certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine  a
stati, qualita' personali e fatti non possono essere esibite ad altra
pubblica  amministrazione  e  devono   essere   sostituite   con   le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/00 e s.m.i.